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La gestione delle attività in appalto e subappalto

Sei un Datore di Lavoro Committente che affida lavori o servizi a imprese terze all’interno della tua azienda? Ecco quello che devi sapere!

Obblighi del Committente nella gestione degli appalti secondo l’art. 26

Il D. Lgs. 81/08, attraverso l’art. 26, prevede una serie di obblighi per il Committente, il cui assolvimento è necessario per evitare sanzioni amministrative o penali.

Da un lato, questi obblighi riguardano la verifica preventiva dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, tramite l’acquisizione:

  • dei certificati d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato delle ditte;
  • di autocertificazioni rilasciate dalle imprese stesse, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

Dall’altro, la normativa obbliga il Committente a fornire agli stessi soggetti, in relazione alle attività svolte:

  • le informazioni relative ai rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro dove saranno chiamati a operare;
  • le misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Sempre secondo l’art. 26, il Committente, unitamente ai Datori di Lavoro delle imprese a cui sono affidati i lavori, ha l’obbligo di cooperare per l’attuazione di misure preventive e protettive, con lo scopo di minimizzare i rischi interferenziali.

È bene specificare che costituiscono interferenza non solo l’operatività contemporanea di imprese in aree condivise, ma anche i normali processi produttivi del Committente in corso presso la sua sede, che possono interagire con le ditte stesse.

Strategie di cooperazione per la sicurezza nei cantieri secondo l’art. 26

Per garantire la giusta cooperazione richiesta dalla normativa, il Committente deve, fin da prima dell’inizio delle attività e della stipulazione del contratto:

  • eseguire un sopralluogo con le ditte coinvolte nei lavori, mirato a identificare i rischi specifici e le misure di sicurezza da attuare;
  • redigere un documento che formalizzi l’analisi e la gestione delle interferenze dovute allo svolgimento delle opere, mantenendolo aggiornato in caso di modifiche operative, logistiche o tecniche.

Questo documento è noto come DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) e indica le misure da adottare per eliminare o, se non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza tra lavoratori di diverse imprese.

Sebbene la redazione del DUVRI sia responsabilità del Committente, ciò non esclude la collaborazione dei Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici. È fondamentale il loro contributo nella condivisione di informazioni sui rischi derivanti dalla propria attività.

Tuttavia, ai fini della stesura del DUVRI, devono essere considerati solo i rischi interferenziali. Per tutti gli altri rischi, legati alle singole attività delle imprese, si fa riferimento ai singoli Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) redatti dai Datori di Lavoro coinvolti.

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Gestire le interferenze tra imprese diverse: e se queste sono affidataria e subappaltatrice?

Spesso, nella programmazione dei lavori e nella stesura del DUVRI, si tende a suddividere le attività per compartimenti stagni: gli elettricisti per i cablaggi, i meccanici per i montaggi, gli oleodinamici per il piping, ecc.

Tuttavia, non è detto che le lavorazioni di una categoria siano svolte da una sola impresa. Sempre più frequentemente, subentrano subappalti da parte delle ditte affidatarie.

Anche in questo caso, la gestione delle interferenze tra affidataria e subappaltatrice/i è obbligatoria.

In merito, l’art. 26, comma 2, punto b, stabilisce che:

“I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.”

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DUVRI sì, ma non solo…

Come anticipato, il DUVRI deve essere redatto prima della stipulazione del contratto, diventandone parte integrante.

Non tutti sanno, però, che oltre al DUVRI, nei singoli contratti di affidamento lavori, il Committente deve specificare anche i costi delle misure di sicurezza adottate, per eliminare o minimizzare i rischi da interferenze.

Si precisa che questi costi non possono e non devono essere soggetti a ribasso. Inoltre, ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile, la loro mancata indicazione nel contratto ne comporta l’annullabilità.

“Prevenire i rischi da interferenza significa proteggere la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori”

Il DUVRI è uno strumento chiave per garantire la sicurezza dei lavoratori in ambienti in cui si sovrappongono più attività, sia da parte del Committente che degli appaltatori e lavoratori autonomi.

La sua redazione e il suo continuo aggiornamento sono essenziali per prevenire e minimizzare i rischi da interferenza.

È quindi fondamentale predisporre un documento completo, funzionale e attinente alla realtà operativa.

In questo contesto, il gruppo ProSafe, attraverso il suo team di tecnici della sicurezza, offre un servizio assistenziale su misura per l’ottimale stesura dei DUVRI aziendali e per una gestione efficace delle attività in appalto e subappalto.

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