
Facendo seguito al nostro ultimo articolo sulla gestione degli appalti e subappalti, oggi torniamo a trattare la tematica della gestione degli appalti, declinata nel caso di affidamento dei lavori a imprese estere (UE/extra-UE).
Pertanto, se sei un Datore di Lavoro Committente che si trova ad affidare lavori o servizi a ditte straniere, dovresti sapere che…
Obblighi per il Committente nel caso di attività in Titolo I
Come già analizzato, la disciplina in materia è dettata dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, indipendentemente dal fatto che l’affidamento dell’attività sia nei confronti di ditte nazionali o straniere.
Nel caso di queste ultime, pertanto, il Committente ha comunque l’obbligo di verificarne l’idoneità tecnico-professionale (oltre a quello di fornire agli stessi soggetti le informazioni relative ai rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro interessati, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate).
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Ma in cosa consiste la verifica dell’I.T.P. di imprese/lavoratori autonomi stranieri operanti in Titolo I?
La verifica dell’idoneità tecnico-professionale di imprese/lavoratori autonomi stranieri prevede che il Committente acquisisca:
- In alternativa al certificato CCIAA, non disponibile per ditte estere, il certificato d’iscrizione all’Albo o alla lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
- L’autocertificazione del possesso dei requisiti di I.T.P., rilasciata dalle ditte in esame.
Quanto sopraindicato è relativo a imprese/lavoratori autonomi stranieri chiamati ad agire in un contesto operativo di Titolo I.
Ma cosa prevede la normativa per quanto riguarda la gestione degli appalti esteri in regime di “cantiere”?
Obblighi per il Committente (o Responsabile dei Lavori) nel caso di attività in Titolo IV
Partiamo dal presupposto che, nel contesto del “cantiere”, il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 prevede la presenza (opzionale) del Responsabile dei Lavori, ovvero un «soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti […]».
Pertanto, laddove nominato, il Responsabile dei Lavori è destinatario degli obblighi di seguito indicati.
Ciò premesso, come già affrontato per le attività svolte in Titolo I e approfondito nel nostro articolo sulla gestione appalti e subappalti, anche nel caso di lavori in regime di cantiere, la normativa italiana non fa distinzione tra ditte italiane e ditte estere.
Come previsto dall’art. 90 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento di opere a imprese straniere, il Committente (o il Responsabile dei Lavori) ha l’obbligo di:
- Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese, secondo l’Allegato XVII.
- Acquisire documenti equipollenti al DOMA (Dichiarazione dell’Organico Medio Annuo), rilasciati dalle imprese.
- Verificare il possesso della patente a crediti.
- Trasmettere, alle amministrazioni concedenti i titoli abilitativi, la notifica preliminare e i DURC delle imprese operanti in cantiere.
Sempre secondo l’art. 90, il Committente/R.L. che affidi opere a lavoratori autonomi esteri ha l’obbligo di:
- Verificare l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, secondo l’Allegato XVII.
- Verificare il possesso della patente a crediti.
- Trasmettere, alle amministrazioni concedenti i titoli abilitativi, la notifica preliminare e i DURC delle imprese operanti in cantiere.
Elencate le richieste normative, cerchiamo ora di precisare alcuni aspetti che spesso risultano poco chiari o non ben definiti.
In cosa consiste la verifica dell’I.T.P. di imprese straniere, secondo l’Allegato XVII?
La verifica dell’Idoneità tecnico-professionale, relativa ad imprese straniere, si compone dei seguenti contenuti minimi equipollenti, che il Committente/R.L. deve acquisire:
La verifica dell’idoneità tecnico-professionale, relativa a imprese straniere, si compone dei seguenti contenuti minimi equipollenti che il Committente/R.L. deve acquisire:
- Nominativo del Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto, con conseguente verifica dell’avvenuta formazione, eseguita nel rispetto degli ASR vigenti o che presentino un monte ore e un piano formativo ad essi equipollenti.
- Certificato d’iscrizione all’Albo o alla lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
- DVR o documento di valutazione dei rischi ad esso equipollente.
- In merito alle attestazioni di regolarità contributiva, posto che non hanno valenza le autocertificazioni rilasciate dalle imprese, occorre distinguere le seguenti casistiche:
- Se l’impresa ha sede in uno Stato comunitario ed impiega lavoratori in Italia per un massimo di 24 mesi, il Committente/R.L. deve acquisire il Formulario A1, presentato presso il paese originario per ogni lavoratore impiegato, nonché l’attestazione di regolarità contributiva equivalente al DURC (rilasciata dal paese originario).
- Se l’impresa ha sede in uno Stato comunitario ed impiega lavoratori in Italia oltre 24 mesi, o in assenza dei Formulari A1 dei lavoratori, o se l’impresa ha sede in uno Stato extra-comunitario, il Committente/R.L. deve acquisire un DURC italiano (aspetto che richiederà necessariamente l’iscrizione a INPS-INAIL da parte dell’impresa).
- Dichiarazione secondo art. 14.
Cosa prevede invece la verifica dell’I.T.P. di lavoratori autonomi stranieri?
Similmente a quanto affrontato per le imprese, l’Allegato XVII prevede che, per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di lavoratori autonomi stranieri, il Committente/R.L. acquisisca i seguenti documenti minimi:
- Certificato d’iscrizione all’Albo o alla lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
- Documentazione inerente la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali, secondo il D.Lgs. 81/08.
- Elenco dei DPI.
- Attestati di formazione, eseguita nel rispetto degli ASR vigenti o che presentino un monte ore e un piano formativo ad essi equipollenti, ed eventuale idoneità sanitaria.
In merito alle attestazioni di regolarità contributiva, posto che non hanno valenza le autocertificazioni rilasciate dai lavoratori autonomi, occorre distinguere le seguenti casistiche:- Se il lavoratore autonomo ha sede in uno Stato comunitario ed opera in Italia per un massimo di 24 mesi, il Committente/R.L. deve acquisire il Formulario A1 nonché l’attestazione di regolarità contributiva equivalente al DURC (rilasciata dal paese originario).
- Se il lavoratore autonomo ha sede in uno Stato comunitario ed opera in Italia oltre 24 mesi, o in assenza del Formulario A1, o se ha sede in uno Stato extra-comunitario, il Committente/R.L. deve acquisire un DURC italiano (aspetto che richiederà necessariamente l’iscrizione a INPS-INAIL da parte del lavoratore).
E per quanto riguarda la patente a crediti?
Come approfondito nel nostro articolo sulla patente a crediti, a partire dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, ad esclusione delle mere forniture/prestazioni intellettuali, saranno tenuti al possesso della patente a crediti.
Sempre secondo il principio per cui il D.Lgs. 81/08 non riconosce distinzioni tra ditte italiane e straniere, il possesso della patente a crediti è richiesto anche ad imprese e lavoratori autonomi esteri.
In riferimento a tali figure, l’art. 27 riconosce la possibilità che esista un documento straniero equivalente alla patente, rilasciato dalle competenti autorità dei Paesi d’origine: tuttavia – allo stato attuale – non risultano ancora sviluppi in merito.
Al fine di ottenere la patente, le ditte estere devono pertanto assolvere ai requisiti richiesti per imprese e lavoratori autonomi nazionali, mediante il possesso della documentazione obbligatoria o di documenti ad essa equipollenti, come precedentemente trattato.
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